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REGOLAMENTO ALLIEVI
Art. 1 La responsabilità
della scuola va da cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni
alla fine delle stesse.
ENTRATA A SCUOLA:
Art.2 Al suono della prima campana (cinque minuti prima dell'inizio dell'attività), le classi della Scuola Primaria si metteranno in fila e si avvieranno ordinatamente alle proprie aule accompagnate dagli insegnanti in servizio alla prima ora; le classi della Scuola Secondaria si avvieranno ordinatamente verso la propria aula, dove verranno raggiunte dagli insegnanti in servizio alla prima ora. In caso di ritardo dell'insegnante la classe sarà vigilata dai collaboratori scolastici.
INTERVALLO:
Art. 3 L'intervallo delle lezioni
e dell'interclasse è effettuato normalmente in cortile sotto la sorveglianza degli insegnanti preposti; agli alunni è vietato sostare o entrare nelle aule; in caso di maltempo l'intervallo sarà effettuato nei corridoi dell'edificio scolastico.
Art. 4 Per la scuola secondaria di primo grado: all'inizio
dell'intervallo, al suono della campanella, i docenti in servizio
alla 3^ ora accompagneranno gli alunni della propria classe, in
fila per due, fino all'uscita.
Art. 4 bis Per la scuola primaria,
la vigilanza nell'intervallo è esercitata dagli insegnanti
di modulo in servizio alla 2^ ora.
Art.5 Durante l'intervallo in
cortile sarà permesso l'utilizzo dei servizi solo del piano
seminterrato per le secondarie e
dei servizi a piano terra per le scuole primarie.
Art. 6 E' vietato correre e schiamazzare
nei corridoi. I trasferimenti degli alunni si effettuano solo sotto
la guida degli insegnanti o di persona da loro delegata .
Art. 7 Sono vietati giochi pericolosi
Art. 8 Al termine dell'intervallo,
i docenti della secondaria di primo grado in servizio alla 4^ ora (alla 3^ ora per le primarie), preleveranno gli alunni che si disporranno per classi in fila per due per accompagnarli ordinatamente nelle rispettive
aule.
USCITA DALLA SCUOLA:
Art.9 L 'uscita dovrà avvenire
dopo il suono dell'ultima campanella e sotto la vigilanza dell'insegnante
dell'ultima ora. Gli alunni saranno affidati ai genitori o ad un adulto delegato.
Art. 10 Nessun alunno può
allontanarsi dalla propria aula senza autorizzazione dell'insegnante.
Art. 11 Tutti devono cooperare
al decoro della propria aula. Ogni danno causato al materiale didattico
e all'arredamento sarà considerato mancanza disciplinare
e dovrà essere risarcito dai responsabili.
Art. 12 Gli allievi devono tenere
in ordine il proprio libretto e far firmare da uno dei genitori,
o da chi ne fa le veci, tutte le comunicazioni della scuola.
Art. 13 Gli allievi non devono
portare a scuola oggetti pericolosi che possono recare danno ad
altre persone.
Art.
14 Gli
alunni sono tenuti a: mantenere un comportamento rispettoso e civile,
tra loro e nei confronti del personale della scuola; usare con proprietà
e cura le attrezzature ed il materiale scolastico (considerati beni
comuni)
Art.
15 La presenza degli alunni è obbligatoria durante
tutte le attività scolastiche. Eventuali ritardi dovranno
essere giustificati dal genitore o per iscritto sul libretto o accompagnando
di persona il figlio a scuola, consegnandolo all'insegnante o al
collaboratore scolastico. Eventuali uscite anticipate saranno autorizzate
dal preside o suo delegato solo per richiesta scritta di uno dei
genitori.
Art.
16 Eventuali segnalazioni del personale della scuola in
ordine a trasgressioni del presente regolamento saranno considerate
e giudicate dagli organismi preposti.
Art.
17 Durante le ore di ed. fisica, d’allenamento o
di attività all'aperto, gli allievi devono attenersi rigorosamente
alle disposizioni degli insegnanti della materia, non devono prendere
iniziative senza il loro consenso, non devono allontanarsi dalla
loro sorveglianza, non devono servirsi degli attrezzi senza che
siano state accertate tutte le misure di sicurezza atte a prevenire
infortuni di qualsiasi genere.
ASSENZE:
Art.
18 Assenze per malattia:
a)
fino a cinque giorni, l'allievo deve portare la giustificazione
firmata da uno dei genitori o chi per loro.
b)
superiori a cinque giorni l'allievo deve presentare la giustificazione firmata e deve essere accompagnato a scuola da un genitore o da chi ne fa le veci;
Per altro
tipo di assenza, la famiglia deve produrre idonea giustificazione.
Art.
19 L'allievo, che dopo l'assenza si presenti a scuola senza
certificato medico o giustificazione, è in ogni caso accolto
dalla scuola. In questi casi la famiglia sarà informata affinché
provveda a giustificare l'assenza entro il giorno successivo.
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